I cittadini residenti nel Comune di Piasco possono sottoscrivere la raccolta firme per la seguente legge di iniziativa popolare:
RELAZIONE
L’attuale criminalità, volta spesso a commettere reati di rapina o furto, pone sempre più frequentemente in pericolo la propria o altrui incolumità, determinando legittime reazioni a difesa di persone o beni. Questa criminalità, sempre più pericolosa, è in continua crescita dà luogo ad una situazione che genera un forte allarme sociale e fa aumentare la richiesta di rassicurazione. Mentre si auspica fortemente un rafforzamento delle misure collettive ed individuali di protezione attraverso un potenziamento delle forze di polizia e dell’intelligence, trattandosi di bande e diassociazioni criminali, è ormai non più rinviabile ed urgente un intervento legislativo per punire più severamente laviolazione del domicilio, escludendosi qualsiasi responsabilità per i danni subiti da chi volontariamente si introduce nella dimora privata e di aumentare la possibilità di legittima difesa senza incorrere nell’eccesso colposo, mentre il delitto sarà sempre punibile d’ufficio quando funzionale al compimento di altri delitti perseguibili d’ufficio come la rapina ed il furto. Siffatto ampliamento legislativo della tutela volto anche ad evitare il rischio di alimentare lacultura dello "sceriffo fai da te" cavalcato da forze politiche estremiste nei toni ma improduttiva nelle soluzioni,vuole invece costituire un più forte deterrente verso la categoria di criminali dediti a furti e rapine nei luoghi di private dimore, i quali così sapranno di non poter più beneficiare di scappatoie politiche e di non poter più volgere a proprio profitto norme dettate a tutela di persone perbene quali la risarcibilità del danno. Chi si introdurrà nei privati domicili saprà dunque di pagare più severamente ed di non potersi trasformare da aggressore in vittima chiedendo il risarcimento dei danni "imputet sibi" ogni possibile conseguenza per il proprio iniziare a giro criminale. Per le stesse ragioni chi difende l’incolumità o i beni propri o altrui all’interno del proprio domicilio non potrà rispondere della propria condotta, neppure a titolo di eccesso colposo in legittima difesa.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1 "Modifiche all’articolo 614 del codice penale"
1.All’articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
A.Al primo comma le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni";
B.Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: "ma si procede d'ufficio se il fatto è commesso per eseguire un altro reato";
C.Al quarto comma le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "da due a sei anni";
D.Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:" colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non ha diritto al risarcimento di qualsiasivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma".
2.Art. 2 "Modifiche all’articolo 55 del codice penale"
A.All’articolo 55 del codice penale, infine, è aggiunto il seguente comma:" non sussiste eccesso colposo dilegittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o l’altrui incolumità o dei beni proprioaltrui nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 52".