stemma della regione
      Regione Piemonte
Accedi ai servizi
Utenti con dislessia
logo del comune
Comune di Piasco
Stai navigando in : Le News
ISTITUZIONE DELL'ELENCO COMUNALE DEGLI ELETTORI FUORI SEDE

Descrizione

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 235 del 9 ottobre 2026, è stata pubblicata la legge n. 180/2026 recante "Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".
L’art. 8 della citata legge disciplina, a regime, il voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.
AMBITO DI APPLICAZIONE E CATEGORIE DI ELETTORI "FUORI SEDE"
La disciplina si applica alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, all’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e ai Referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Non si applica alle elezioni amministrative e regionali.
Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto.
Possono, quindi, chiedere l’iscrizione nell’elenco:
- gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista "fuori sede" è di almeno nove mesi;
- gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
- gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
- gli elettori che, in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
TERMINI DI PRESENTAZIONE E DI REVOCA DELLA DOMANDA
La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede. 

La domanda in caso di motivi di studio o lavoro va presentata entro il 31/12 dell'anno che precede le votazioni se la condizione di fuori sede è già in essere alla data del 31/12. Se la condizione è sorta dopo il 31/12, la domanda va presentata entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente il voto. La domanda in caso di motivi di cura, caregiver, familiari di minori sottoposti a terapia fuori regione va presentata entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la consultazione.
Si evidenzia, al riguardo, che l’iscrizione nell’elenco ha durata annuale: l’elettore che intende votare fuori sede anche nell’anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.
Modalità.
La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici. Essa contiene l’indirizzo completo del temporaneo domicilio e, auspicabilmente, un recapito di posta elettronica.
Alla domanda di iscrizione nell’elenco annuale degli elettori fuori sede occorre allegare:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).
La condizione di elettore fuori sede puó essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell’articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall’articolo 71.
Revoca.
La domanda di iscrizione nell’elenco puó essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione. Il Comune che riceve, nei termini stabiliti, la revoca cancella l’elettore dall’elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l’annotazione nella lista elettorale sezionale nella quale l'elettore è iscritto.
Istruttoria.
Il Comune di temporaneo domicilio verifica:
1. Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;
2. l’appartenenza del Comune di iscrizione elettorale a una Regione diversa;
3. la durata minima della permanenza (nove mesi) o della cura o assistenza (tre mesi) e, per i commi 4 e 5, che la data della consultazione ricada nel periodo;
4. la completezza della documentazione allegata.
Non ammissione.
Se l’elettore non soddisfa i requisiti che legittimano il voto "fuori sede" il Comune di temporaneo domicilio gliene dà comunicazione motivata e, in tal caso, potrà votare nel Comune nelle cui liste è ordinariamente iscritto
Attestazione di ammissione.
Entro il decimo giorno antecedente la consultazione il Comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore ammesso un’attestazione di ammissione al voto con il numero e l’indirizzo della sezione assegnata.
L’attestazione puó essere inviata anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici.
AMMISSIONE AL VOTO
Gli elettori fuori sede, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un Comune diverso da quello di residenza, votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio.  L’elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell’attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l’attestazione di ammissione al voto (comma 11) e la tessera elettorale personale o l’attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell’articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Si allega il modello di domanda da presentare personalmente o con strumenti telematici a:
COMUNE DI PIASCO - Ufficio Elettorale
Piazza Martiri della Liberazione n. 1 - PIASCO
piasco@cert.ruparpiemonte.it
ufficioanagrafe@comune.piasco.cn.it

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Elettorale : 0175 79124 interno 2




DOMANDA
   Le news
Comune di Piasco - Piazza Martiri della Liberazione, 1 - 12026 Piasco (CN)
  Tel: 0175.79124   Fax: 0175.79276
  Codice Fiscale: 85000470048   Partita IVA: 00459340048
  P.E.C.: piasco@cert.ruparpiemonte.it   Email: segreteria@comune.piasco.cn.it